Con la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno è intervenuto su un tema che negli ultimi anni ha generato incertezze applicative: il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, di bar, ristoranti e pubblici esercizi in cui è presente anche una forma di intrattenimento.
Il documento si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno riportato il tema della gestione dell’affollamento e delle condizioni di sicurezza al centro del dibattito, come gli eventi avvenuti la notte di Capodanno a Crans-Montana.
La Circolare è rivolta ai Comandi dei Vigili del Fuoco ma ha ricadute operative su gestori e professionisti in quanto chiarisce un passaggio fondamentale: quando un’attività resta un normale pubblico esercizio e quando può avvicinarsi alla disciplina dei locali di pubblico spettacolo.
Intrattenimento non significa automaticamente “pubblico spettacolo”
Uno dei punti centrali affronta un equivoco molto diffuso. La presenza di musica, animazione o forme leggere di intrattenimento non comporta di per sé la classificazione del locale come attività di pubblico spettacolo.
La Circolare distingue tra:
- attività di somministrazione di alimenti e bevande, tipiche di bar e ristoranti;
- attività in cui l’intrattenimento diventa elemento caratterizzante o prevalente.
Questa distinzione non è solo formale ma incide direttamente sugli obblighi connessi alla prevenzione incendi e sulla possibile applicazione del D.P.R. 151/2011.
Bar, ristoranti e D.P.R. 151/2011: cosa chiarisce la circolare
Il documento afferma in modo esplicito che bar e ristoranti, nella loro funzione tipica, non rientrano tra le attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Di conseguenza, in via generale, non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi previsti da tale decreto.
Questo non equivale però a un’assenza di obblighi. Gli adempimenti antincendio possono comunque rendersi necessari quando il locale:
- è inserito in una struttura già soggetta a specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (come centri commerciali o edifici polifunzionali);
- è dotato di impianti di produzione di calore con potenza termica utile superiore a 116 kW.
In tali situazioni, la disciplina antincendio si applica indipendentemente dalla classificazione dell’attività come bar o ristorante.
Il concetto chiave: la trasformazione funzionale del locale
La Circolare introduce un criterio sostanziale: la trasormazione funzionale.
Finché l’intrattenimento resta accessorio rispetto alla somministrazione di pubblico esercizio. Musica dal vivo o karaoke, da soli, non modificano automaticamente l’inquadramento, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 19 agosto del 1996, che esclude alcuni pubblici esercizi con strumenti musicali o apparecchi karaoke a determinate condizioni:
- assenza di attività danzante o spettacolo organizzato;
- assenza di spazi appositamente allestiti;
- capienza non superiore a 100 persone.
Quando però l’intrattenimento diventa prevalente o comporta modifiche significative a spazi, impianti, assetto del locale o gestione dell’affollamento, occorre riesaminare l’intero inquadramento delle attività. In questi casi possono entrare in gioco:
- gli articoli 66 e 88 del TULPS;
- le regole tecniche antincendio dei locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV V.15 del Codice);
- la verifica dell’eventuale assoggettamento al D.P.R. 151/2011.
Affollamento e gestione dell’emergenza
Un ulteriore aspetto riguarda la valutazione del rischio incendio in relazione al numero di persone presenti nel locale. Quando l’affollamento contemporaneo supera le 50 persone, deve essere considerata l’adozione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021 e del D.Lgs. 81/2008.
L’obbligo è previsto anche nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o già rientranti tra le attività dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. La gestione dell’evacuazione diventa quindi elemento centrale della sicurezza.
La valutazione del rischio incendio: un approccio concreto
La Circolare richiama la necessità di basare la valutazione del rischio su condizioni reali di esercizio, superando così impostazioni astratte. Tra gli elementi da considerare troviamo:
- configurazione e materiali di arredo;
- presenza e utilizzo di impianti audio-video;
- organizzazione delle vie di esodo e segnaletica in relazione alla planimetria;
- quantità e gestione di materiali combustibili.
Questi aspetti si integrano con quanto previsto dal D.M. 3 settembre del 2021 e dal D.Lgs. 81/08, con l’obiettivo di adeguare le misure di prevenzione ed emergenza ai rischi effettivi del locale.
Perché questa circolare è importante per gestori e tecnici
Le informazioni fornite mirano a ridurre le difformità interpretative sul territorio e a rendere più omogenea l’applicazione delle regole di prevenzione incendi. Per gestori e professionisti, il documento rappresenta un riferimento utile per comprendere quando un’attività resta un semplice pubblico esercizio e quando, invece, può assumere caratteristiche assimilabili ai locali di pubblico spettacolo, con conseguenze rilevanti sotto il profilo autorizzativo e della sicurezza.