L’acronimo RENTRI si riferisce al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, che rappresenta lo strumento attraverso cui il Ministero dell’Azienda e della Sicurezza Energetica (MASE) gestisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Questo sistema prevede la digitalizzazione dei documenti inerenti alla gestione dei rifiuti ed è attuato in conformità con l’Art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e la Strategia nazionale per l’economia circolare. Il portale, oltre ad offrire l’accesso alla normativa, ai decreti direttoriali e alle notizie relative al RENTRI, presenta una sezione di supporto per consultare informazioni utili riguardo ai nuovi obblighi, come i soggetti obbligati all’ iscrizione, le scadenze e le novità sui registri di carico e scarico rifiuti, nonché sui formati di identificazione dei rifiuti (FIR) in modalità digitale.
Soggetti tenuti ad iscriversi
I soggetti obbligati alla registrazione nel RETRI sono identificati nel DM 59/2023 e comprendono:
- Enti e aziende che trattano rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese che si occupano della raccolta o del trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale, nonché coloro che operano come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclo di specifiche categorie di rifiuti;
- Soggetti previsti dall’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06 in relazione ai rifiuti non pericolosi. Tra questi soggetti sono inclusi:
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti (indicati dall’art. 184 del D.Lgs. 152/2006)
Questi soggetti devono registrarsi sulla piattaforma online dedicata per trasmettere i dati relativi alla gestione dei rifiuti.
Soggetti NON tenuti ad iscriversi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 184, con fino a 10 dipendenti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli previsti all’art. 184, indipendentemente dal numero di dipendenti;
- produttori di rifiuti non pericolosi che non rientrano in un’organizzazione di ente o impresa.
Cosa cambierà per gli operatori
A partire dal 13 febbraio 2025, il vecchio sistema di registro non sarà più valido e sarà necessario provvedere alla vidimazione di un nuovo registro presso la Camera di Commercio, se non ancora iscritti al RENTRI.
Le modalità di trasmissione dei dati cambiano sensibilmente (definite nel decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023):
- gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
- tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR tramite sistemi di interoperabilità;
- gestione del registro cronologico di carico e scarico e del FIR, tramite servizi di supporto;
- requisiti informatici necessari per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
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