L’angolo tecnico: l’importanza dei DPI

Il legislatore ha previsto che i DPI debbano essere usati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione e da mezzi di protezione collettiva

Il dispositivo di protezione individuale denominato DPI corrisponde a qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (definizione tratta dall’art. 74 del D.Lgs. 81/2008).

Il legislatore ha previsto che i DPI debbano essere usati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (definizione tratta dall’art. 75 del D.Lgs. 81/2008).

Quindi, in primis si dovrà privilegiare il mezzo di protezione collettiva es. ponteggio e solo successivamente si potrà prendere in esame l’uso del DPI specifico es. imbragatura di sicurezza. Ciò non toglie che per eseguire semplici lavori in copertura di durata limitata si ricorra, per ovvie ragioni, al DPI anticaduta vincolato a parti stabili della struttura

Il D. Lgs. 475/92 suddivide i DPI in tre categorie in ordine di importanza alla salvaguardia della persona da rischi di danni fisici e alla complessità di progettazione: I categoria, II categoria e III categoria. In particolare, quelli di III cat., sono tutti i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesione gravi e di carattere permanente, quali:

  • apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerodispersi solidi, liquidi o contro i gas pericolosi;
  • apparecchi di protezione isolanti e quelli destinati all’immersione;
  • i DPI contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti;
  • i DPI contro temperature dell’aria superiori ai 100 °C, in presenza di fiamme o materiali in fusione;
  • i DPI contro temperature dell’aria inferiori ai -50 °C;
  • i DPI a salvaguardia dalle cadute dall’alto;
  • i DPI a salvaguardia dai contatti elettrici accidentali.

Ma non dimentichiamoci che il DL deve assicurare una formazione adeguata e deve organizzare se necessario uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. Inoltre, l’addestramento risulta indispensabile per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria e per gli otoprotettori (tappi, cuffie, archetti).

Concentriamoci sulla parola addestramento: è qualcosa che va oltre la semplice formazione specifica, vuol dire far provare al lavoratore in maniera fattiva l’utilizzo del DPI, come indossare un’imbragatura di sicurezza, regolarla correttamente sul proprio corpo.
Cosa importante, al termine di questo momento di addestramento, si dovrà concretizzare con il rilascio di un attestato che dimostri l’esperienza acquisita sul campo.

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