CPI – Certificato di Prevenzione Incendi

Il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi – è un documento che certifica la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza antincendio, garantendo di fatto il rispetto della normativa in materia di Prevenzione degli Incendi.

Il certificato di prevenzione incendi, più comunemente abbreviato con l’acronimo CPI, è un certificato che attesta che l’azienda in questione rispetta quanto stabilito dalla normativa il sulla prevenzione degli incendi, e che quindi sia in possesso requisiti di sicurezza antincendio previsti.
Il CPI viene rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito di un sopralluogo di verifica atto a verificare :

  • il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
  • la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

    Il CPI ha una validità di 5 anni ed è intestato al titolare dell’attività.

    Quando è necessario il Certificato di Prevenzione Incendi

    La normativa chiarisce quali sono i casi in cui il certificato prevenzione incendi è obbligatorio e quando non lo è, nello specifico l’elenco delle attività soggette è indicato nell’Allegato 1 al DPR 151/2011, che si compone di una lista delle 80 attività considerate a maggior rischio in caso d’incendio.
    Queste attività soggette sono a loro volta divise in 3 categorie (A, B, C) in base a:

    • dimensioni;
    • settore;
    • esistenza di regole tecniche;
    • sicurezza pubblica;

    per ognuna delle categorie gli adempimenti procedurali sono differenti e commisurati secondo il seguente schema:

    CategorieDescrizione AttivitàAdempimenti Procedurali CPI
    Categoria A
    attività con un limitato livello di complessità normate da regola tecnica; (rischio incendio livello 1)
    non è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;
    i VVF effettuano sopralluoghi a campione
    Categoria Battività presenti dotate di regola tecnica ma con un maggiore livello di complessità;
    attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C;
    (rischio incendio livello 2)
    è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;
    i VVF effettuano sopralluoghi a campione;
    a seguito di sopralluogo il titolare dell’attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica;
    Categoria Cattività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica;
    (rischio incendio livello 3)
    è obbligatorio chiedere ai VVF la valutazione del progetto;
    i VVF effettuano i sopralluoghi a campione e rilasciano il CPI

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