Gestione della sicurezza antincendio nei condomini – GSA

La Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) è diventata un’importante nuova frontiera nella gestione delle attività.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2019 e l’entrata in vigore il 6 maggio 2019 è diventata operativa la nuova normativa per la sicurezza antincendio degli edifici per civile abitazione.

Le disposizioni contenute nell’allegato del provvedimento si applicano agli:

  • edifici di nuova realizzazione;
  • edifici esistesti alla data di entrata in vigore del decreto.

La Gestione Sicurezza Antincendio 

Entrando nel dettaglio, il decreto prevede 4 Livelli di Prestazione (L.P.) a cui corrispondono diversi adempimenti:

  • P. 0 – per edifici di altezza antincendi compresa tra 12 e 14 metri;
  • P. 1 – per edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 metri;
  • P. 2 – per edifici di altezza antincendi compresa tra 54 e 80 metri;
  • P. 3 – per edifici di altezza antincendi oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.

La GSA deve essere definita attraverso “uno specifico documento organizzativo gestionale, presentato all’organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche”.

I contenuti del decreto 

Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, ossia devono:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti;
  • limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;
  • evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l’esodo nel cadere, possano ostacolare l’esodo in sicurezza;

Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:

  • edifici di civile abitazione di nuova realizzazione;
  • edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

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