Sebbene siano passati quasi 3 anni dalla loro entrata in vigore, capita ancora di imbattersi nel superato D.M. 10 marzo 1998, che per anni ha rappresentato il punto di riferimento nella gestione dell’emergenza incendi nei luoghi di lavoro.
Vediamo dunque i decreti che lo hanno sostituito e che oggi costituiscono il fulcro della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Tali decreti erano già previsti nel lontano 2008, all’articolo 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, dove si faceva riferimento all’adozione di “uno o più Decreti”, ma hanno visto la luce solo tredici anni dopo.
D.M. 1 Settembre 2021 – il “Decreto Controlli”
Il Decreto denominato “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” fornisce le linee guida per predisporre correttamente il registro dove siano annotate le attività di manutenzione e controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, con le relative scadenze temporali. Altresì, fornisce le indicazioni su chi può avere la responsabilità delle corrette manutenzioni, ossia i tecnici manutentori qualificati.
Insomma, non basta avere un estintore da qualche parte e incrociare le dita, serve una gestione attiva e tracciata dei presidi antincendio.

D.M. 2 Settembre 2021 – il “Decreto GSA”
Il secondo decreto è denominato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″ e stabilisce i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio, ossia nella quotidianità, e durante un’emergenza. Il Decreto GSA tratta anche la tematica della formazione del servizio di prevenzione e protezione antincendio, definendo contenuti, modalità e tempistiche di svolgimento dei corsi, oltre a classificare le attività considerate di Livello 1 (rischio basso), di Livello 2 (rischio medio) e Livello 3 (rischio alto).
D.M. 3 Settembre 2021 – il “Decreto Minicodice”
Il terzo decreto “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81″ si concentra sulle misure di protezione e prevenzione da adottare nei luoghi di lavoro considerati a basso rischi incendio, ossia nelle attività non soggette, offrendo un approccio che volge lo sguardo al suo fratello maggiore, il cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi che si applica alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Fare prevenzione incendi all’interno del proprio ambiente di lavoro può sembrare complicato, gli aggiornamenti normativi cercano di offrire un’ottica più flessibile e chiara e aumentare la consapevolezza in chi le applica, soprattutto partendo dal presupposto che prevenire gli incendi non è solo una norma, è prendersi cura delle persone, dei beni e dell’ambiente.
Articolo a cura di: Arch. Irene Tartaglione| Area Tecnica e Sicurezza
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