D.Lgs. 160/2026: nuove regole su intelligenza artificiale, responsabilità civile e penale per le aziende

D.Lgs. 160/2026: cosa cambia per le aziende con le nuove norme AI

In breve: dal 30 settembre 2026 il D.Lgs. 160/2026 introduce in Italia un nuovo reato (art. 437-bis c.p.) per chi non garantisce sicurezza e supervisione umana sui sistemi di IA ad alto rischio, una nuova responsabilità 231 per gli enti (fino a 1.000 quote di sanzione) e nuove regole civilistiche che facilitano il risarcimento del danno, ribaltando l’onere della prova a sfavore di chi utilizza l’IA. Restano escluse dall’ambito di interesse delle imprese le disposizioni sull’uso dell’IA da parte delle Forze di polizia.

Con il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160 (G.U. n. 214 del 15 settembre 2026), l’Italia allinea la propria normativa al Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, completando il percorso già avviato con la Legge 23 settembre 2025, n. 132. Le nuove regole diventano operative dal 30 settembre 2026.

Buona parte dell’articolato riguarda un ambito istituzionale ben preciso — le modalità con cui le Forze di polizia possono impiegare strumenti di IA, tra identificazione biometrica e riconoscimento facciale — e resta quindi estraneo all’attività di impresa. Ciò che invece cambia concretamente per aziende e organizzazioni ruota attorno a due assi: un nuovo reato legato ai sistemi di IA ad alto rischio e una nuova fattispecie nel D.Lgs. 231/2001, a cui si aggiunge un pacchetto di norme civilistiche che modifica in modo sostanziale le regole del gioco in caso di contenzioso.

Il nuovo art. 437-bis c.p. : quando l’omissione diventa reato

Il decreto introduce nel Codice penale lart. 437-bis, dedicato all’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e all’alterazione illecita dei sistemi stessi. La norma punisce chi, occupandosi della progettazione, dell’addestramento, della produzione o dell’immissione sul mercato di un sistema di IA ad alto rischio, omette le misure tecniche necessarie a prevenire malfunzionamenti o manomissioni, oppure trascura la sorveglianza umana richiesta — quando da questa omissione derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone.

Le pene:

  • da 1 a 5 anni di reclusione per l’omissione di misure di sicurezza o di sorveglianza umana (da 2 a 8 anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato);
  • da 2 a 6 anni per l’alterazione indebita di un sistema ad alto rischio (fino a 10 anni se coinvolta la sicurezza statale);
  • pena ridotta da un terzo a un sesto se i fatti sono commessi per colpa grave anziché con dolo.

Una precisazione rilevante riguarda l’utilizzatore professionale: risponde penalmente anche chi, pur non avendo progettato il sistema, omette intenzionalmente i controlli umani richiesti quando ne derivi un pericolo effettivo. Non basta quindi acquistare un sistema conforme: occorre dimostrare che la supervisione umana prevista sia stata effettivamente esercitata.

Il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001: la responsabilità degli enti

La seconda novità di rilievo riguarda la responsabilità amministrativa degli enti. Il decreto introduce il nuovo art. 25-vicies nel D.Lgs. 231/2001, che crea una categoria autonoma di reati presupposto: i “reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”, distinta dai reati informatici già previsti dall’art. 24-bis.

Nello stesso articolo rientra anche il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con IA (deepfake), introdotto dal nuovo art. 612-quater c.p.

Le sanzioni per l’ente: 

  • da 600 a 1.000 quote per i fatti riconducibili all’art. 437-bis c.p.;
  • da 200 a 700 quote per la diffusione illecita di deepfake;
  • possibile applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. b), c), d), e) del D.Lgs. 231/2001: sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

Per le organizzazioni che dispongono già di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la novità impone una verifica puntuale: occorre valutare se e dove, nei processi aziendali, vengono impiegati sistemi di IA — gestione del personale, processi decisionali automatizzati, controllo e monitoraggio, sicurezza, produzione — e quali rischi ne derivano. 

Responsabilità civile: prove più accessibili e nesso causale presunto

Il decreto non interviene solo sul piano penale. Tre disposizioni cambiano in modo sostanziale la posizione di chi utilizza sistemi di IA in caso di richiesta di risarcimento danni:


  • Accesso alle prove (art. 17). Il giudice può ordinare l’esibizione di elementi tecnici specifici sul funzionamento del sistema: registri previsti dall’art. 12 dell’AI Act, documentazione sulla gestione dei rischi, informazioni sui parametri e sulle modalità di supervisione umana. Se la parte non adempie senza giustificato motivo, il giudice può ritenere ammessi i fatti allegati da chi chiede il risarcimento.
  • Presunzione del nesso di causalità (art. 18). Quando il danno deriva dalla violazione di un obbligo previsto dall’AI Act, il nesso causale tra violazione e danno si presume, salvo prova contraria a carico del convenuto: un’inversione dell’onere della prova che rende molto più difficile difendersi senza una documentazione solida.
  • La certificazione non basta (art. 19). La conformità di un sistema agli obblighi dell’AI Act, anche se certificata, non esclude automaticamente la responsabilità civile. È un principio destinato a pesare molto nella pratica: essere formalmente in regola non equivale a essere al riparo da un contenzioso.

 

A completare il quadro, il decreto introduce anche un meccanismo di azione diretta verso l’assicurazione: prima di agire in giudizio, chi si ritiene danneggiato può chiedere se esista una copertura assicurativa specifica, con obbligo di risposta entro trenta giorni.

Cosa devono verificare concretamente le aziende

Alla luce del nuovo decreto, per un’organizzazione diventa prioritario:

  1.  Censire gli strumenti e i sistemi di IA effettivamente utilizzati nei diversi processi aziendali.
  2. Individuarne finalità, utilizzatori e responsabili.
  3. Verificare se siano presenti sistemi classificabili come ad alto rischio ai sensi dell’art. 6 e dell’Allegato III dell’AI Act.
  4. Definire procedure formalizzate per l’utilizzo autorizzato dell’IA.
  5. Garantire un’effettiva supervisione umana, non solo dichiarata ma documentata.
  6. Assicurare la tracciabilità delle attività e la conservazione della documentazione pertinente — registri, parametri, decisioni assunte.
  7. Verificare gli aspetti di protezione dei dati personali e cybersecurity collegati.
  8. Formare il personale sull’utilizzo corretto e sicuro degli strumenti di IA.
  9. Valutare l’aggiornamento del Modello 231 e dei relativi protocolli di controllo.
Il collegamento con i sistemi di gestione già in essere

Un aspetto spesso sottovalutato: la governance dell’IA non nasce dal nulla. Le organizzazioni che hanno già adottato sistemi di gestione secondo standard come ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o ISO/IEC 27001 dispongono già di una struttura di controlli, responsabilità e documentazione su cui integrare progressivamente la gestione dei rischi legati all’IA. Per le realtà che ne fanno un uso significativo, diventa inoltre di interesse la ISO/IEC 42001, lo standard dedicato specificamente ai sistemi di gestione dell’intelligenza artificiale.

Questo è particolarmente vero per le aziende che già gestiscono un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo ISO 45001: i presidi di supervisione, tracciabilità e responsabilità richiesti dal nuovo decreto seguono la stessa logica di prevenzione e controllo su cui si fonda la gestione della salute e sicurezza. Non si tratta quindi di costruire un sistema parallelo, ma di estendere una cultura del controllo già esistente ai nuovi strumenti impiegati in azienda.

Perché questa circolare è importante?

Il D.Lgs. 160/2026 conferma che l’intelligenza artificiale non è più (solo) un tema tecnologico, ma una questione di governance, responsabilità e organizzazione. Dal 30 settembre 2026, usare sistemi di IA ad alto rischio senza procedure, controlli e supervisione documentati espone l’azienda e i suoi vertici a conseguenze penali, sanzioni 231 e un contenzioso civile in cui l’onere della prova si è spostato a sfavore di chi utilizza il sistema.

Non basta più “essere conformi sulla carta”: occorre poter dimostrare come, quando e da chi l’IA viene effettivamente controllata.

Domande frequenti

Da quando è in vigore il D.Lgs. 160/2026? 

Dal 30 settembre 2026. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 214) il 15 settembre 2026.

Chi rischia il nuovo reato ex art. 437-bis c.p.? 

Chiunque progetti, addestri, produca o immetta sul mercato un sistema di IA ad alto rischio senza le misure di sicurezza o la supervisione umana richieste, e anche l’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente i controlli umani, quando ne derivi un pericolo concreto per l’incolumità delle persone.

Cosa rischia l’azienda in base al D.Lgs. 231/2001? 

Una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote per i fatti collegati all’art. 437-bis c.p. (da 200 a 700 quote per i deepfake), oltre a possibili sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Essere certificati conformi all’AI Act mette al riparo dalla responsabilità civile? 

No. L’art. 19 del decreto chiarisce che la conformità del sistema, anche se certificata, non esclude automaticamente la responsabilità civile.

Cosa deve fare un’azienda per adeguarsi? 

Censire i sistemi di IA in uso, formalizzare le procedure di supervisione umana, aggiornare il Modello 231 e integrare questi controlli nei sistemi di gestione già esistenti (es. ISO 45001, ISO 27001, ISO 42001).

Il tuo Modello 231 è pronto per i nuovi obblighi sull’IA?

Rimani sempre aggiornato

Newsletter