Approvata la legge sull’obbligo di Green Pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro

Approvata la legge sull'obbligo di Green Pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre in modo unanime.

Dal 15 ottobre quindi scatterà l’obbligo del certificato verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati (dagli uffici, alle fabbriche, agli studi professionali).

Tutti i lavoratori coinvolti
L’obbligo di Green Pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori, dunque sono inclusi i lavoratori autonomi, i volontari, gli stagisti e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby-sitter), per tutte le amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti.
Inoltre, l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività presso le pubbliche amministrazionio in azienda come per esempio fornitori, consulenti, manutentori, ecc.
Sono esclusi solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare n. 35309 del Ministero della Salute».

Modalità operative di controllo
La verifica del possesso del certificato è demandata al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati dal Datore di Lavoro stesso, tramite delega formale di cui trovate un fac-simile in allegato.
È consigliabile che la nomina sia accompagnata da un’attività di formazione a carattere operativo.
Ulteriore compito del Datore di Lavoro sarà quello di definire entro il 15 ottobre le modalità per l’organizzazione delle verifiche. Il decreto-legge in questione indica esclusivamente che è preferibile che i controlli vengano effettuati all’accesso ai luoghi di lavoro, volendo anche a campione, pertanto, si attendono ulteriori specifiche da parte del legislatore e dal garante della privacy, su modalità più precise e eventuali divieti.

Controlli e multe
Sul fronte multe, è prevista una sanzione da 600 a 1500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Senza Green Pass
Per quanto riguarda quindi l’accesso ai luoghi di lavoro si possono configurare due casistiche che riportano a due diverse conseguenze della normativa:

  • chi accede consapevolmente ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass viola il D.Lgs. n. 127/2021 ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970;
  • chi comunica preventivamente la mancanza di Certificazione Verde e non accede abusivamente viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio, ma conserva il posto di lavoro e non è soggetto a sanzioni disciplinari.

In attesa di ulteriori indicazioni che vadano a specificare in modo più dettagliato le modalità operative,
vi invitiamo a contattarci per qualsiasi supporto in questa fase.

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