Decreto riaperture: cosa cambia dal 1 aprile 2022

È stato pubblicato il Nuovo Decreto da parte del Consiglio dei Ministri, che prevede un graduale allentamento delle misure contro il Covid 19.

È stato pubblicato il Nuovo Decreto da parte del Consiglio dei Ministri, che prevede dal 1° aprile, un graduale allentamento delle misure contro il Covid 19. Si entra dunque in un’altra fase, con lo scopo di limitare le restrizioni dovute alla pandemia e con due obiettivi principali: «riaprire l’economia» e «limitare l’esperienza della didattica a distanza», come ha spiegato il premier Mario Draghi.

In quali luoghi e a partire da quando non sarà più necessario il Green Pass?
Dal 1° aprile non sarà più richiesto nessun tipo di Green Pass (né base né rafforzato) per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto. Niente Green Pass anche per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, musei, oltre che per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram (dove però continuerà a essere obbligatoria la mascherina Ffp2).
Nessun tipo di Green Pass negli hotel: solo chi vi alloggia potrà utilizzare il ristorante senza certificato verde.

Dove e da quando servirà il Green Pass base?
Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il Green Pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo) per i trasporti a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni alta velocità e intercity, autobus di linea) e per «la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto» ossia per accedere allo stadio.

Obbligo di Green Pass base anche per le seguenti attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati, salvo alcune eccezioni (art. 9-ter.1, 4-ter.1 e 4-ter.2 D.L. n. 44/2021);
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Abolito dal 25 marzo 2022 il Green Pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste.

Come cambiano le capienze dal 1° aprile?
Dal 1° aprile torna al 100% la presenza negli gli impianti sportivi sia all’aperto che al chiuso, compresi gli stadi.

Fino a quando e dove resta l’obbligo di Super Green Pass?
Il Super Green Pass resterà obbligatorio, fino al 30 aprile praticamente per tutto ciò che si svolge al chiuso e in dettaglio per le seguenti attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni), nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Prevista un’eccezione con l’addio al Green Pass rafforzato per i turisti stranieri nei ristoranti al chiuso sin dal 1° aprile; solo per loro sarà sufficiente il Green Pass base.
Resta fino al 31 dicembre l’obbligo di Green Pass rafforzato per le visite nelle RSA e nei reparti di degenza degli ospedali.

Come cambiano gli obblighi di Green Pass al lavoro?
Dal 1° aprile decade l’obbligo di Super Green Pass nei luoghi di lavoro per gli over 50. A chi ha superato questa soglia d’età, per cui in linea generale l’obbligo di vaccino resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro sarà richiesto solo il certificato base, fino al 30 aprile.

Come cambiano le regole sull’obbligo vaccinale?
L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per le seguenti categorie:

  • personale della scuola;
  • personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
  • polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
  • personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

Invece, per il personale sanitario e delle RSA l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.

Quali le novità per lo smart working nel settore privato?
La possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

Cosa cambia sul fronte della quarantena?
Dal primo aprile stesse regole per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no.
Addio quarantene quindi, anche per i non vaccinati, a seguito di contatto con un caso positivo al Covid: dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffp2. Il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.

Le stesse regole sulla quarantena valgono a scuola?
Sì, pertanto, a scuola, dove resta l’obbligo di mascherina chirurgica fino alla fine dell’anno scolastico, la DAD resterà solo per gli studenti contagiati.
Fino alla fine dell’anno scolastico però, alla scuola primaria e secondaria, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di mascherine Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
In caso di comparsa di sintomi (e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto) va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Quali sono le regole per l’università?
Dal 1° al 30 aprile i docenti hanno l’obbligo di esibire il Green Pass base (per i docenti resta l’obbligo di vaccino fino al 15 giugno).
Restano fino al 30 aprile obbligo di mascherina e di distanza di un metro in aula, oltre al divieto di accesso con temperatura sopra 37.5°. Esteso fino al 30 aprile l’obbligo di Green Pass base per gli studenti universitari e per «chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie».

Fino a quando resta l’obbligo di mascherina al chiuso?
Resta confermato l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare le mascherine di tipo FFP2 “in tutti i luoghi al chiuso”, tranne in case private e scuole (che hanno regole proprie). Inoltre, sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:

  • l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
  • l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
  • gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • eventi e competizioni sportive.

L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Non hanno l’obbligo di indossare mascherine:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

Fino al 30 aprile 2022, devono essere indossate mascherine, anche chirurgiche, in sale da ballo e discoteche ad eccezione del momento del ballo.


In attesa di ulteriori indicazioni che vadano a specificare in modo più dettagliato le modalità operative,
vi invitiamo a contattarci per qualsiasi supporto in questa fase.

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