Diisocianati: i nuovi obblighi previsti dal Regolamento UE 2020/1149

A partire dal 24 agosto 2023, gli utilizzatori di materiali con concentrazione di diisocianati superiore allo 0.1% dovranno seguire un percorso formativo per l’utilizzo sicuro del prodotto

A partire dal 24 agosto 2023, a seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149, gli utilizzatori professionali e industriali di materiali con concentrazione di diisocianati superiore allo 0.1% dovranno seguire uno specifico percorso formativo per l’utilizzo sicuro del prodotto.

COSA SONO I DIISOCIANATI E DOVE SI TROVANO?

I diisocianati sono sostanze chimiche impiegate prevalentemente in prodotti di largo consumo quali sigillanti, adesivi, rivestimenti, schiume e vernici poliuretaniche.
Studi recenti hanno mostrato che l’esposizione prolungata a queste sostanze può causare effetti nocivi alle vie respiratorie e alla pelle; infatti, i diisocianati sono stati classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
L’esposizione delle vie respiratorie a queste sostanze può provocare asma e determinare malattie professionali nei lavoratori.
I diisocianati sono molto diffusi e sono utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche. Li troviamo quindi impiegati, ad esempio, nel settore della produzione di componenti per le automobili, nelle carrozzerie, nel settore edilizio, nella produzione di mobili.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/1149?

Il Regolamento UE 2020/1149 ha fissato due punti importanti.
Il primo è che dal 24 Febbraio 2022, non è più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso. Un’altra possibilità è che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo o quantomeno che sull’imballaggio sia presente la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta.

Il secondo è che dal 24 Agosto 2023 non è più consentito l’uso dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, per usi industriali e professionali, a meno che la loro concentrazione sia inferiore allo 0,1% in peso; in alternativa i datori di lavoro o i lavoratori autonomi devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

FORMAZIONE SULL’USO SICURO DEI DIISOCIANATI

Entro il 24 agosto 2023, quindi, tutti gli utilizzatori industriali e professionali (lavoratori e lavoratori autonomi che manipolano), devono aver completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati per poter continuare a utilizzarli.

Sono previsti tre livelli di formazione in base alle attività lavorative svolte dal personale con gradi maggiori di approfondimento degli argomenti.
La formazione deve tenere conto della specificità dei prodotti utilizzati, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione e il docente deve essere un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve accertarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato la formazione con esito positivo.

La formazione deve essere rinnovata con periodicità quinquennale.


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