Contagio Covid-19: infortunio del Lavoratore e responsabilità del Datore di Lavoro

L’infortunio dipendente dall’infezione da Covid-19 non fa discendere automaticamente la responsabilità civile o penale del datore di lavoro ex art. 29-bis D.l. 23/2020 (Legge di conversione n. 40/2020).

L’infortunio dipendente dall’infezione da Covid-19 non fa discendere automaticamente la responsabilità civile o penale del datore di lavoro ex art. 29-bis D.l. 23/2020 (Legge di conversione n. 40/2020).

Molteplici sono i soggetti chiamati a garantire la tutela dei lavoratori contro un rischio come quello rappresentato dal coronavirus e, segnatamente, quelle figure, primi fra tutti l’RSPP e il medico competente, che del sapere scientifico e tecnologico sono istituzionalmente portatori. Tuttavia, il ruolo primario compete al datore di lavoro, così come anche stabilito da alcune sentenze della Cassazione 4 aprile 2019, n. 14915.

Detto questo e vista la preoccupazione che le aziende e i loro datori di lavoro hanno manifestato circa eventuali responsabilità da contagio da Covid-19 e delle conseguenze che si sarebbero potute generare in caso dell’avvio di processi penali o civili a loro carico (con indagini, prescrizioni e sequestri), il Ministero del Lavoro e l’Inail sono intervenuti – art. 42 D.L. n. 18/2020 – per chiarire che sono diverse le condizioni per l’erogazione di un indennizzo Inail ai fini della tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelle per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non si sia adeguato alle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ripercorrendo la normativa diffusa, l’Inail, come detto in precedenza, con la circolare 3 aprile 2020 n. 13 ha dato le indicazioni operative, anche in relazione alla prima fase della situazione emergenziale legata alla pandemia da nuovo Coronavirus per la tutela dei lavoratori che hanno contratto l’infezione in sede di lavoro a seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 42, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020. Vengono forniti ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcuni dubbi emersi in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.

L’art. 42 disponeva che, nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore rediga il consueto certificato di infortunio e lo invii telematicamente all’Inail che assicura, la relativa tutela dell’infortunato, con prestazioni, nei casi accertati, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato. Si affermano nuovamente i principi vigenti nell’ambito della disciplina speciale infortunistica in materia di patologie causate da agenti biologici.
Le patologie infettive contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro, poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando gli effetti derivanti si manifestano successivamente. L’inabilità temporanea viene assicurata da indennità anche nel periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (se il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa).

Inoltre, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’Inail ha precisato che la tutela assicurativa, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro.

Queste duplici disposizioni, applicate ai datori di lavoro pubblici e privati, ha creato delle perplessità nonostante le intenzioni siano volte a disciplinare i profili assicurativi correlati al contagio da malattie infettive e parassitarie, nelle quali come è noto è difficile o impossibile stabilire il momento contagiante.

Assunto ciò, è necessario dimostrare le posizioni del datore di lavoro e del lavoratore che gli istituti ispettivi acquisiranno e valuteranno, ricordando che non bisogna confondere l’indennizzo Inail con la posizione di responsabilità penale e civile, che verrà valutata in opportune sedi.

Con l’introduzione dell’art.29 della Legge di conversione D.L. 23/2020, i datori di lavoro possono adempiere all’obbligo normativo della tutela dei lavoratori, tramite l’attuazione del Protocollo, all’interno dell’attività lavorativa, sottoscritto il 24 aprile 2020 dal Governo e dalle Parti sociali.

La sua corretta redazione, oltre all’assolvimento in materia di sicurezza, permette di escludere la responsabilità penale del datore di lavoro. Ciò è ribadito anche dalla Giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 febbraio 2020, n.3282) “l’art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il rischio […] non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore […]. Non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi casualmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge […]”

Infine, anche l’organismo di vigilanza, nominato ai sensi dell’art. 6, lett. b), D.lgs. 231/2001, ed assimilabile al comitato di verifica delle regole di protocollo di regolamentazione con partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e RLS/RLST, introdotto al punto 13) del Protocollo condiviso stilato in data 24/04/2020, assume un ruolo fondamentale. Nello specifico tale organismo deve verificare anche il grado di aderenza del sistema organizzativo aziendale alle prescrizioni di cui al Protocollo.

È da rammentare come anche in questo ambito, le misure di prevenzione adottare devono essere calate nel contesto aziendale di riferimento, per cui l’organismo di vigilanza e il comitato devono sostenere gli esercizi lavorativi all’attuazione idonea delle misure preventive ed operative.

Riepilogando, come detto in precedenza, il datore di lavoro dell’azienda, tramite la sottoscrizione e la redazione di un protocollo aziendale che contenga le misure prevenzionistiche di gestione e riduzione del contagio da Coronavirus, può adempiere alle richieste avanzate dalla normativa vigente.
Tale documento è possibile redigerlo tramite la collaborazione di Comitati paritetici e Consulenti esterni che aiuteranno il richiedente a seguire le Linee per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020.

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