L’angolo tecnico: la mappatura dell’amianto negli edifici

Descrizione, informazioni tecniche e corretta applicazione del processo di mappatura dell'amianto

La produzione e la commercializzazione di beni e manufatti contenenti amianto e suoi derivati, è vietata a partire dal 28/04/94 (data di entrata in vigore della Legge 257/92). Ad oggi il “problema amianto” è ancora molto sentito, sia in termini industriali sia della collettività.

Nonostante non esista l’obbligo della rimozione, da parte del proprietario o del fruitore di un immobile, il D.M. 06/09/1994 ne ha previsto la cosiddetta “mappatura”, ovvero la localizzazione all’interno di una struttura, nonché la sua valutazione

Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 06/09/1994, individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio è obbligatorio, al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio. Pertanto, nel caso di un’azienda il legale rappresentante ha l’obbligo di accertare la presenza di mca all’interno dell’ambiente di lavoro e di valutarne la pericolosità. Non dimentichiamoci che il problema amianto è presente nelle case di civile abitazione, ove esiste una figura particolare: l’amministratore di condominio. Questo soggetto può avere una duplice veste: datore di lavoro, qualora sia presente il cosiddetto custode; semplice gestore dell’immobile. Nel secondo caso l’amministratore ha la responsabilità delle parti condominiali comuni e non dei singoli appartamenti, presso i quali può svolgere un’azione di informazione e sensibilizzazione.

Pertanto, gli obblighi del legale rappresentante (DL o amministratore) si configurano prevalentemente in attività quali:
> il censimento e la mappatura, ossia l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto all’interno della struttura;
> la valutazione del rischio, sia per il personale dipendente che per gli occupanti;
> l’attuazione delle corrette procedure di manutenzione e controllo dei MCA, se esistenti;
> il rispetto degli obblighi di legge, applicabili nei cantieri di bonifica amianto.

Fase 1 – Il censimento e la mappatura
Trova applicazione in tutte le situazioni. E’ naturale che qualsiasi azione di natura preventiva o protettiva non può prescindere dall’individuazione dell’amianto nella struttura.

Fase 2 – La valutazione del rischio
È applicato in tutti quei casi in cui è emersa, dalla prima fase, la presenza di materiali contenenti amianto all’interno dello stabile. E’ necessario valutare le necessarie azioni da intraprendere.

Fase 3 – Procedure di manutenzione e controllo dei MCA
Qualora il materiale non sia in cattivo stato di manutenzione e possa essere lasciato in loco occorre mettere in atto un piano di manutenzione e controllo (Punto 4 D.M. 06/09/1994).

Paolo Picco
Funzionario S.Pre.S.A.L. To3

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