Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 anche ai terzi che si trovino all’interno dell’ambiente di lavoro

Sentenza di Cassazione pen., sez. IV, 19 luglio 2019, dep. 30 ottobre 2019, n. 44142, Pres. Ciampi, Rel. Esposito

La Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, ha avuto modo di chiarire che le norme antinfortunistiche, contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino all’interno dell’ambiente di lavoro.

Più nello specifico, la pronuncia in esame si rivela degna di nota poiché, con essa, i Giudici di legittimità hanno potuto nuovamente chiarire che, ove nell’ambiente di lavoro si verifichino fatti lesivi a danno di un terzo, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, “è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., sempre che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi”.

Attraverso tale sentenza, la Suprema Corte avalla, ancora una volta, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi sul tema, alla luce del quale le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i soli lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedano nei cantieri o comunque in luoghi ove vi siano macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici, possano essere causa di eventi dannosi.

I Giudici di legittimità hanno, infatti, più volte avuto modo di sottolineare come le disposizioni prevenzionali siano da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nell’ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa (in questo senso, tra le altre Cass. pen., sez. IV, 27 novembre 2013, dep. 20 gennaio 2014, n. 2343, nonché Cass. pen., sez. IV, 17 aprile 2012, dep. 12 giugno 2012, n. 23147).

Alla luce dei principi richiamati, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte territoriale nei suoi confronti, in qualità di gestore di un esercizio pubblico, per aver omesso di provvedere a far eseguire, dal personale addetto, la pulizia e l’asciugatura della pavimentazione del locale, in violazione di quanto previsto dall’art. 64, comma I, lett. a), punto 1.3.1.3. dell’Allegato IV al D. Lgs. n. 81/2008, in questo modo cagionando lesioni gravi ad un utente.

Avv. Chiara Giuntelli
Studio Lageard

Rimani sempre aggiornato

Newsletter