Richiesta di deroga per utilizzo locali sotterranei e semisotterranei

L’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 sancisce il divieto di adibire a luogo di lavoro ambienti che siano collocati ai piani seminterrato o interrato di un edificio.

L’articolo 65 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 vieta l’utilizzo, per qualsiasi attività lavorativa, dei locali semisotterranei e sotterranei.

Tuttavia quando ricorrano particolari esigenze tecniche, l’art. 65 prevede la deroga da parte del datore di lavoro al divieto specificato quando ricorrano particolari esigenze tecniche.

In tali casi il datore di lavoro deve assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima e soprattutto se le lavorazioni che verranno effettuate non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi.

I requisiti per ottenere la deroga all’utilizzo

L’uso degli ambienti in possesso delle condizioni e dei requisiti elencati è comunque subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di cui allo stesso articolo, rilasciata dall’Organo di Vigilanza che valuta, caso per caso, la sussistenza di dette condizioni e requisiti.

Attività lavorativa continuativa:

Si definisce attività lavorativa continuativa quella che viene svolta per più di un’ora continuativamente.

Attività senza permanenza di personale:

Si definisce attività lavorativa senza permanenza di personale quella che si svolge in maniera non continuativa nel locale di lavoro.

Campo di applicazione

Tutte le destinazioni d’uso eccetto quelle riguardanti le attività lavorative che comportano la presenza e diffusione di inquinanti di natura chimica e fisica.

Livelli di prestazione

Per quanto riguarda i requisiti igienico sanitario dei locali, dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene Tipo e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica.

Per tutti i locali dovrà essere garantito il diritto alla mobilità nei luoghi di lavoro alle persone con capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea. 

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