Nomina RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Figura designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Il RSPP ha la responsabilità di organizzare e attuare tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ed è designato direttamente dal datore di lavoro, previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in pratica è uno stretto consulente dello stesso datore di lavoro e collaboratore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Secondo la definizione dell’art. 2 del D. Lgs. 81/08, l’RSPP è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Il RSPP ha la responsabilità di organizzare e attuare tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ed è designato direttamente dal datore di lavoro, previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in pratica è uno stretto consulente dello stesso datore di lavoro e collaboratore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

I compiti del RSPP

Il RSPP deve quindi interfacciarsi con tutte le figure aziendali, a partire dal datore di lavoro fino ad arrivare ai lavoratori, per essere sempre al corrente di qualsiasi problema legato alla sicurezza e poterlo così risolvere. Il RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità.

Il RSPP (come anche il Medico Competente ed il RLS) è responsabile del conseguimento degli obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento progressivo dei livelli di salute e di sicurezza, concorrendo sinergicamente con l’organico della sicurezza alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure.

In tema di responsabilità, anche se non rientra tra i soggetti sanzionabili per inosservanza di obblighi,  il Responsabile del SPP è responsabile del conseguimento degli obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale. La legge non prevede sanzioni contravvenzionali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa.

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