Valutazione del rischio rumore

Il rischio rumore è un elemento che, In campo lavorativo, spesso viene sottovalutato ma che in realtà rappresenta notevoli criticità per i lavoratori che ne vengono esposti.

Con la parola rumore si intende un qualsiasi suono che risulta sgradevole, fastidioso e intollerabile all’orecchio umano. A livello fisico, il rumore è una perturbazione meccanica che si propaga attraverso un mezzo elastico (solido, liquido, gas) e che è capace di eccitare il senso dell’udito. A seconda della durata e dell’intensità dello stimolo sonoro possono causarsi danni all’udito più o meno gravi.

In campo lavorativo il rischio rumore è un elemento che spesso viene sottovalutato ma che in realtà rappresenta notevoli criticità per i lavoratori che ne vengono esposti.

Motivo per cui nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro – D. Lgs. 81/08 all’interno del Titolo VIII – Agenti Fisici, Capo II – Protezione dei Lavoratori contro i Rischi di Esposizione al Rumore durante il lavoro, all’art. 190, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare l’esposizione dei lavoratori al rischio rumore, per capirne l’intensità ed eventualmente mettere in atto adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza.

I rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori causati dal rumore

Il rumore, così come gli altri agenti fisici, può esporre i lavoratori sia al rischio di malattie professionali, ma anche ad infortuni sul lavoro. Rispetto ad altri fattori di rischio, i danni da rumore vengono spesso sottovalutati, poiché i termini di causa-effetto non sono immediatamente visibili; è difficile, infatti, comprendere se la perdita dell’udito (ipoacusia) derivi da fonti di rumore presenti all’interno dell’ambiente lavorativo (tecnoacusia) o da fonti/situazioni esterne (socioacusia).

A seconda della durata e dell’intensità dello stimolo sonoro si possono produrre danni all’udito più o meno gravi. Gli effetti del rumore sui lavoratori esposti possono essere di tipo uditivo o extrauditivo

Gli effetti uditivi derivano dalla prolungata esposizione al rumore e possono essere raggruppati come segue:

  • Danno: effetto irreversibile causato da livelli e tempi di esposizione molto alti e di molto superiori a quelli previsti dalla legge che possono portare a ipoacusia, lacerazioni al timpano, ecc.
  • Disturbo: effetto reversibile causato da livelli e tempi di esposizione alti che possono portare ad alterazioni dell’udito. Dopo un periodo di riposo dalla sorgente rumorosa l’alterazione viene meno
  • Fastidio: effetto soggettivo in base alla soglia di tollerabilità del lavoratore. Questa condizione non crea alcun effetto, è una condizione psicologica

Gli effetti extrauditivi del rumore si ripercuotono sull’intero organismo e influenzano il benessere della persona.

Possono essere molto gravi ed importanti (quindi presuppongono anche esposizioni intense), tali da compromettere la salute del lavoratore, ma non sono sempre facilmente correlabili al rumore.

Si manifestano, in particolare, a livello del sistema nervoso centrale (disturbi del sonno), della psiche (rendimento, concentrazione, irritabilità, aggressività) e del sistema neurovegetativo (pressione sanguigna, irrorazione sanguigna, frequenza cardiaca, disturbi gastrointestinali, metabolismo, reazioni di stress).

  • I cali di rendimento dovuti al rumore riguardano soprattutto le attività intellettuali che richiedono abilità e una buona capacità di elaborare informazioni complesse.
  • Il rumore può inoltre rendere difficoltoso l’apprendimento di determinate competenze.

Inoltre, il rumore disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, aumentando la probabilità di accadimento di infortuni sul lavoro.

Ne consegue che la valutazione del rischio rumore debba essere condotta da tecnici specializzati in modo approfondito e puntuale considerando tutti i fattori di rischio correlati.

Valutazione rischio rumore: cosa stabilisce il D.Lgs. 81/08

La valutazione del rischio rumore è una delle valutazioni che vanno a comporre il Documento di Valutazione dei Rischi ed è quindi obbligo del Datore di Lavoro effettuare la valutazione per individuare i lavoratori esposti al rischio rumore considerando:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
  • I valori inferiore e superiore di azione pari a 80 e 85 dB;
  • Il valore limite di esposizione pari a 87 dB;
  • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori esposti
  • Le misure preventive da adottare (formazione, addestramento, turnazione del personale, sorveglianza sanitaria, ecc.)
  • Le misure protettive più idonee (DPI per l’udito o otoprotettori).

Inoltre l’art. 189 del D.Lgs. 81/08 prescrive al Datore di Lavoro di intervenire quando avviene il superamento dei seguenti livelli di esposizione:

LIVELLO DI ESPOSIZIONEAZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
> 80 dB● Misurazione del rumore, riduzione dell’esposizione e messa a disposizione adeguati DPI
● Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi dell’esposizione e sul corretto uso delle attrezzature
● Sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore
> 85 dB● Segnalazione e limitazione dell’accesso ai locali di lavoro
● Obbligo di usare/far usare i DPI
● Obbligo di sorveglianza sanitaria
> 87 dB● Adozione immediata di misure per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione
● Individuazione delle cause dell’esposizione eccessiva
● Modifica delle misure di protezione

Se ci si trova in queste casistiche quindi la valutazione del rumore deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di fonometri, strumenti in grado di quantificare i livelli di Decibel nell’arco temporale delle otto ore lavorative, restituendo valori di fondo e di picco che, confrontati con i valori limite definiti per legge, danno una chiara indicazione sulla necessità o meno di dover adottare misure preventive e/o protettive.

Gruppo Torinoprogetti è dotato di:

Fonometro Norsonic modello Nor131 Classe 1,

Fonometro Delta Ohm HD 2010 Classe 1

Calibratore Delta Ohm HD 9101

Treppiede per fonometro

L’art. 181 comma 2 del D.lgs. 81/2008 stabilisce che “la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

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