Valutazione del rischio incendio

L’incendio rappresenta uno dei maggiori pericoli per un luogo di lavoro, per questo motivo è necessaria un’efficace valutazione del rischio incendio, in modo da sviluppare strategie e misure di prevenzione.

Che cos’è l’incendio

L’incendio è una reazione ossidativa (più comunemente combustione) non controllata che progredisce senza limitazioni nello spazio e nel tempo, dando luogo allo sviluppo di calore, fiamme, fumo e gas caldi.

La combustione può essere rappresentata schematicamente da un triangolo del fuoco composto da:

CombustibileComburenteSorgente di calore
è la sostanza in grado di bruciare, possono esserci combustibili solidi, liquidi e gasè una sostanza dalle caratteristiche chimico-fisiche che alimenta la combustione, la più comune in natura è l’ossigenoè un corpo che emette calore nell’ambiente circostante

In presenza di combustioni, spesso non controllate, possono verificarsi degli incendi in grado di rappresentare un ingente pericolo per ambienti, persone, edifici. L’eventualità anche minima che un tale fenomeno si sviluppi all’interno di un’azienda è un fattore da valutare e prevenire per garantire i parametri di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori previste dalla normativa; da qui l’esigenza di una valutazione specifica già introdotta con il D.M. 10 marzo 1998 e sviluppata e semplificata con l’entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021.

In cosa consiste la valutazione del rischio incendio

Scopo della valutazione del rischio incendio è quello di analizzare e comprendere l’organizzazione che gestisce il luogo di lavoro, le attività svolte ed i possibili scenari che un principio di incendio può determinare con particolare riferimento agli effetti e alle conseguenze, all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, attraverso:

  • l’identificazione dei pericoli di incendio
  • la valutazione e riduzione del contesto di rischio al livello più basso ragionevolmente possibile (principio della massima sicurezza tecnicamente possibile)
  • l’adozione delle precauzioni e delle disposizioni di gestione necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e di tutti i soggetti che possono essere destinatari delle tutele prevenzionistiche, anche in caso di emergenza.

Il decreto 3 settembre 2021 infatti fornisce indicazioni relative a idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori, quindi criteri atti ad individuare:

  • misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • misure precauzionali di esercizio;
  • metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  • criteri per la gestione delle emergenze.

Va specificato che la valutazione del rischio incendio si elabora in relazione alla complessità del luogo di lavoro. La finalità di tale documento è quella di analizzare ed individuare eventuali possibilità di incendio, individuandone le conseguenze.

La valutazione perciò, secondo l’allegato n. 1 del D.M. 3 settembre 2021, deve includere:

  • individuazione dei pericoli di incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio;
  • valutazione qualitativa e quantitativa delle conseguenze;
  • individuazione delle misure per ridurre i pericoli.

La classificazione del rischio di incendio

La valutazione dei rischi di incendio segue quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 3/9/2021per cui vengono delineate 3 situazioni diverse:

  • per i luoghi di lavoro dove vige una regola tecnica, essa verrà applicata seguendo l’iter autorizzativo consueto;
  • per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio, la gestione del rischio adotterà le indicazioni del Minicodice;
  • per i luoghi di lavoro dove non vige una regola specifica per la prevenzione incendi e che non sono a basso rischio incendio viene applicato il Codice di Prevenzioni Incendi.

I luoghi di lavoro a basso rischio

Per luoghi di lavoro a basso rischio incendi si intendono quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, e che soddisfano tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: 

  • affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (laddove per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
  • piani situati ad una quota compresa tra meno 5 m e 24 m;
  • non vengono detenuti o trattati materiali combustibili in quantità significative (carico d’incendio specifico inferiore a 900 MJ/m2);
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

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