Valutazione del rischio vibrazioni

l rischio vibrazioni, dovuto all'utilizzo di strumenti o macchinari specifici, è un fattore da non sottovalutare per il lavoratore, che può essere esposto a sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.

Cosa si intende per rischio vibrazioni

Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche rispetto ad un punto di riferimento, determinate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi; le oscillazioni caratteristiche delle vibrazioni possono essere libere o forzate, ossia influenzate da una forza esterna come nel caso dell’utilizzo di strumenti da parte di un lavoratore.

Valutazione rischio vibrazioni: cos’è e quando serve

L’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo durante l’attività lavorativa anche senza sfociare per forza in effetti patologici, quindi costituisce una fonte di rischio assolutamente da non trascurare.

Martelli pneumatici, trapani, seghe circolari, ma anche tagliaerba, carrelli elevatori, trattori e molti altri strumenti: la valutazione del rischio vibrazioni è obbligatoria per tutte le attività che impiegano particolari attrezzature o macchine, e va integrata al DVR.

La normativa che disciplina questo tipo di valutazione è contenuta nel D.Lgs. 81/80 al Capo III “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni” e, nello specifico, è l’articolo 202 a prevedere l’obbligo di valutazione del rischio vibrazioni.

Si specifica, inoltre, che la valutazione del rischio vibrazioni va aggiornata ogni 4 anni (o prima, in caso di modifiche sostanziali dell’organizzazione aziendale).

L’intensità delle vibrazioni si misura con la grandezza accelerazione [m/s2], e i lavoratori esposti a livelli superiori ai valori di azione andranno periodicamente sottoposti a sorveglianza sanitaria, in base a quanto stabilito dal medico competente.

Vibrazioni mano-braccio e corpo intero

La “Direttiva Macchine” 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.

In generale, vengono distinte due diverse tipologie di vibrazioni: quelle mano-braccio (HAV) o quelle che interessano il corpo intero (WBV).

A seconda della tipologia di vibrazioni, infatti, cambiano anche i valori limite di esposizione e di azione stabiliti per legge.

Vibrazioni mano-braccio (HAV)

Sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata con una o con entrambe le mani. A titolo esemplificativo (non esaustivo) di questa tipologia fanno parte: martelli pneumatici, trapani (anche quelli da dentista), seghe circolari e motoseghe, decespugliatori e tagliaerba.

In linea di massima, questi tipi di vibrazioni possono comportare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.

In base all’articolo 201 del D.Lgs. 81/08, il valore limite di esposizione giornaliera per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (su un periodo di riferimento di 8 ore) è fissato a 5 m/s2, mentre su periodi brevi è di 20 m/s2.

Il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è invece di 2,5 m/s2.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)

Sono quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma, su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali, oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.

A titolo d’esempio, non esaustivo, si possono citare: ruspe, carrelli elevatori, trattori, gru e autogru, camion, autobus e imbarcazioni, elicotteri, motociclette, ciclomotori.

In linea di massima sono vibrazioni che possono comportare lombalgie e traumi del rachide.

Il valore limite di esposizione giornaliera, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è di 1,0 m/s2, mentre su periodi brevi di 1,5 m/s2.

Il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è invece di 0,5 m/s2.

Devi effettuare la valutazione del rischio vibrazioni nella tua azienda o aggiornarla?

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