Valutazione del rischio chimico

Il rischio chimico è quel rischio connesso all’uso professionale di sostanze o preparati impiegati nei cicli di lavoro, che possono essere intrinsecamente pericolosi o risultare pericolosi in relazione alle condizioni di impiego.

Cosa si intende per rischio chimico

Ad oggi, la presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, rappresenta uno dei più diffusi rischi presenti sui luoghi di lavoro. Infatti, contrariamente a ciò che si pensa, non si tratta di un rischio presente solo nelle industrie chimiche e nei laboratori, ma è presente in tutte le aziende che utilizzano determinati tipi di sostanze (ad esempio i prodotti per le pulizie, per la disinfezione, per la conservazione degli alimenti, ecc.).

La valutazione del rischio chimico sul lavoro, contrariamente a quanto si possa credere, quindi riguarda davvero tantissime attività, molte delle quali nulla hanno a che vedere con l’industria chimica in senso stretto.

Valutazione del rischio chimico: il quadro normativo

A livello normativo, in Italia è il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 a trattare la valutazione del rischio chimico, in particolare il Capo I – “Protezione da agenti chimici”, che definisce gli agenti chimici “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.

Oltre alla legge italiana, vanno poi considerate anche le normative europee, ovvero:

  • regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals) n. 1907/2006 (CE);
  • regolamento CLP (Classification Labelling Packaging) 1272/2008 (CE).

Il Regolamento REACH

Regolamento europeo CE n. 1907/2006, entrato in vigore il 1° giugno 2007, fa riferimento alla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.

Esso si applica a produttori e importatori (da paesi extra UE) di sostanze chimiche, e prevede l’obbligo di registrazione di tali sostanze presso l’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA). Produttori e importatori devono quindi identificare e gestire i rischi legati a queste sostanze, per fare in modo che gli utilizzatori a valle abbiano le informazioni di rischio necessarie per un uso in sicurezza. In mancanza di registrazione, queste sostanze non possono essere fabbricate nella Comunità Europea o immesse sul mercato.

Il Regolamento CLP

Regolamento europeo CE n. 1272/2008, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, introduce un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio per le sostanze e le miscele, basato sul Sistema mondiale armonizzato dell’ONU (GHS).

Il CLP prevede 9 pittogrammi: 5 per i pericoli fisici, 3 per quelli per la salute e 1 per i pericoli per l’ambiente. Gli utilizzatori delle sostanze chimiche, dunque, devono conoscere la classificazione ed etichettatura delle stesse, per poter valutare il rischio chimico sul lavoro.

Valutazione rischio chimico: obblighi e misure da adottare

Nella valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro è tenuto a determinare in via preliminare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.

In base a quanto stabilito dall’art. 223 del D.Lgs. 81/08, per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori egli deve considerare i seguenti fattori:

  • proprietà pericolose degli agenti chimici;
  • informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato, tramite relativa scheda di sicurezza;
  • livello, tipo e durata dell’esposizione;
  • circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
  • valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici;
  • effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  • se disponibili, conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Per la prevenzione e protezione del rischio chimico, andranno quindi adottate misure generali e/o specifiche, in base a quanto stabilito dagli articoli 224 e 225 del Testo Unico.

Devi effettuare la valutazione del rischio chimico nella tua attività o vuoi saperne di più?

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