Calcolo e collaudo requisiti acustici passivi di edifici e impianti tecnologici

Per garantire il benessere acustico negli edifici a partire già dalla fase di progettazione, è necessario prevedere interventi di riduzione del rumore interno con l'utilizzo di un buon grado di isolamento acustico delle componenti edilizie.

I requisiti acustici passivi degli edifici

Per garantire il benessere acustico negli edifici a partire già dalla fase di progettazione, è necessario prevedere interventi di riduzione del rumore interno con l’utilizzo di un buon grado di isolamento acustico delle componenti edilizie, il controllo del rumore delle sorgenti interne come gli impianti e, in alcuni casi, una riverberazione ottimale.

La “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (legge 447/95) ha stabilito che compete ai Comuni l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico.

Per il contenimento dell’inquinamento da rumore all’interno degli ambienti abitativi è stato emanato il DPCM 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (in vigore dal 20 febbraio 1998).

Il DPCM non riguarda sorgenti sonore quali strade, ferrovie, aeroporti, ecc., per cui sono stati emanati altri decreti attuativi della Legge 447/95, mentre definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito all’isolamento dai rumori:

  • tra differenti unità immobiliari
  • dai rumori esterni
  • di calpestio
  • di impianti a funzionamento continuo e discontinuo

Infine, si deve considerare il tempo di riverbero per le aule e le palestre delle scuole, secondo la circolare del Ministero Lavori Pubblici n° 3150 (maggio 1967) e il Decreto Ministeriale 18/12/75.

Tutte le prestazioni valutate in sede progettuali devono, poi essere verificate in opera, ad edificio ultimato.

Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici

Gli impianti sono classificati, a seconda delle modalità temporali di funzionamento, in:

  • servizi a funzionamento discontinuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo e caratterizzato da brevi periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività durante l’arco di una giornata; rientrano in questa tipologia gli impianti sanitari (scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria), gli ascensori, i montacarichi e le chiusure automatiche, il cui parametro di riferimento è LASmax
  • servizi a funzionamento continuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso nel tempo sia essenzialmente costante; rientrano in questa tipologia gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, ricambio d’aria, estrazione forzata, il cui parametro di riferimento è LAeq.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

  • 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo
  • 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell’ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. I valori limite di tali parametri cambiano in funzione della destinazione d’uso dell’edificio.

Nel 2009 la norma UNI EN 12354-5 ha individuato un metodo di calcolo che richiede, però, dei dati di ingresso difficilmente reperibili; pertanto per una corretta progettazione ci si basa su indicazioni di corretta posa in opera dei sistemi costruttivi.

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